Art. 33.
(Diritto alla tutela attiva del reddito in caso di disoccupazione involontaria).

      1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente capo hanno diritto, in caso di disoccupazione involontaria, anche parziale, alla tutela attiva della continuità del reddito, anche in forma di integrazione salariale per il caso di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, secondo forme che ne assicurino l'adeguatezza, la temporaneità, la finalizzazione al mantenimento e al miglioramento della capacità professionale e alla rioccupazione produttiva, nonché l'economicità di gestione.